Art. 3.
(Incentivi alla ripresa dell'attività lavorativa dopo la maternità).

      1. Con riferimento ai figli nati successivamente al 31 dicembre 2006 da madri residenti che, inoccupate o disoccupate alla data del parto, intraprendano una nuova

 

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attività lavorativa, anche in forma autonoma, entro tre anni dalla stessa data, la deduzione per oneri di famiglia, previsti dall'articolo 12, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è stabilita in 15.000 euro, per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dall'anno di imposta in cui avviene la ripresa o l'avvio dell'attività lavorativa.
      2. In caso di incapienza, totale o parziale, il beneficio di cui al comma 1 non goduto è corrisposto sotto forma di assegno alla madre.
      3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo delle disposizioni di delega di cui all'articolo 11, comma 2, lettere da f) a i), in alternativa alla deduzione di cui al comma 1 o all'assegno di cui al comma 2 del presente articolo, la madre può chiedere che un importo corrispondente al beneficio non goduto sia direttamente accreditato sul «conto personale del neonato", di cui al medesimo articolo 11, comma 2, lettera f), intestato al figlio per il quale ricorrano le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo.
      4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le pari opportunità, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di accesso ai benefìci di cui al presente articolo.